Proposta di legge: incidente con ciclista, colpa sempre dell'automobilista fino a prova contraria

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La deputata del Partito Democratico Valentina Ghio propone modifiche sostanziali al Codice della strada: fra queste, sempre limite a 30 km/h in città e obbligo di precedenza alle biciclette

Giuseppe Croce

3 marzo - 09:50 - MILANO

La deputata del Partito Democratico Valentina Ghio ha presentato una proposta di legge volta a modificare profondamente il Codice della strada, redatta in collaborazione con la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). La nuova legge mira a tutelare gli utenti più vulnerabili e a incentivare forme di spostamento sostenibili all'interno delle città e lo fa introducendo due nuovi concetti: l'"utente di mobilità attiva" e la "gerarchia delle responsabilità".

UTENTE ATTIVO

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La proposta di legge introduce ufficialmente nel Codice della strada la nuova figura dell'"utente della mobilità attiva", una categoria che racchiude al suo interno i pedoni, i ciclisti, le persone con disabilità su sedie a ruote e, in generale, gli utilizzatori di mezzi o dispositivi non motorizzati. Se la legge passasse, l'automobilista dovrebbe far fronte a un ripensamento degli spazi e delle precedenze a vantaggio di questi utenti. Per chi guida un'autovettura, la quotidianità urbana cambierebbe notevolmente. In primo luogo, l'automobilista dovrà abituarsi a una forte riduzione della velocità: il limite di velocità scenderebbe a 30 km/h per le strade urbane di quartiere e locali, relegando il limite di 50 km/h alle sole strade di scorrimento. Ci sarà inoltre l'obbligo di prestare molta più attenzione alle biciclette, poiché ai ciclisti sarà consentito procedere affiancati in due. Nelle strade a senso unico con limite a 30 km/h, le biciclette potranno circolare in entrambi i sensi di marcia, andando in senso opposto rispetto a quello delle auto. Durante la manovra di sorpasso di una bici, l'automobilista sarà obbligato a mantenere una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri. Se la strada dovesse essere a corsia unica e non consentisse tale spazio, il ciclista avrà il diritto di occupare qualunque posizione nella carreggiata, precludendo di fatto all'automobilista la possibilità di sorpassare. Inoltre, in caso di incrocio con una bicicletta, il conducente dell'auto avrà l'obbligo di arrestarsi sempre per lasciarla passare. Novità in arrivo anche per i pedoni, ai quali sarà consentito transitare sul margine destro della carreggiata se i marciapiedi risulteranno troppo stretti e sostare in gruppo sui marciapiedi stessi.

GERARCHIA DELLE RESPONSABILITà

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Il vero fulcro normativo che impatta chi guida un'autovettura è l'introduzione della "gerarchia delle responsabilità", associata alla definizione di "utente più forte". La legge identifica l'automobilista come l'utente più forte della strada, essendo alla guida di un mezzo che per massa, velocità e potenza può causare i danni maggiori in caso di impatto. Di conseguenza, il conducente dell'automobile ha il dovere di guidare in modo da ridurre il pericolo per gli altri. Nel concreto, qualora si verifichi uno scontro stradale tra un'auto e un pedone o un ciclista, la legge introduce il principio della "presunzione relativa di responsabilità" a carico dell'utente più forte. Per l'automobilista, ciò significa che, ai fini penali e civili, egli sarà considerato responsabile del sinistro fino a prova contraria. Spetterà dunque a lui dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. Questo concetto viene inserito anche attraverso una modifica diretta dell'articolo 2054 del Codice Civile e vale solo in caso di scontro tra un veicolo a motore e uno a trazione umana (o con un pedone). Nel caso in cui ci sia uno scontro tra veicoli di categoria uguale, invece, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Quindi in un incidente tra auto e pedone o ciclista si presume che il torto l'abbia l'automobilista, mentre in caso di scontro tra un grosso Suv e una piccola utilitaria si presume che la responsabilità sia di entrambi i guidatori.

LA LEGGE ATTUALE

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Oggi il Codice della strada, in caso di incidente tra auto e pedone, prevede la colpa esclusiva del conducente dell'auto come caso standard. Ma prevede anche il concorso di colpa se un pedone attraversa fuori dalle strisce (presenti a meno di 100 metri), attraversa un incrocio in diagonale o non presta sufficiente attenzione agli altri utenti della strada in arrivo. In rarissimi casi è anche possibile la colpa esclusiva del pedone, che deve però avere una condotta talmente imprevedibile da rendere impossibile all'automobilista evitare l'incidente. Con la nuova formulazione, qualora diventasse una legge, la presunzione di colpa a carico dell'automobilista scatterebbe sistematicamente in ogni collisione contro veicoli di categoria inferiore o appartenenti alla mobilità attiva, rendendo la sua posizione giuridica molto più delicata. Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, la legge attuale impone ai ciclisti di procedere di norma su un'unica fila e di tenersi il più possibile vicino al margine destro. La proposta di legge Ghio, al contrario, concederebbe ai ciclisti di viaggiare affiancati e di spostarsi verso il centro della carreggiata se le condizioni del traffico o della strada lo richiedono. In merito ai limiti di velocità, oggi la regola generale per i centri abitati è fissata a 50 km/h, e i comuni possono istituire le "Zone 30" solo in aree delimitate e per motivi specifici. La proposta capovolge la prospettiva, facendo dei 30 km/h la regola per la stragrande maggioranza delle strade urbane.

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