Targa persa o rubata: cosa fare subito

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Dalla denuncia entro 48 ore al pannello sostitutivo, fino alla reimmatricolazione se la targa non viene ritrovata: la procedura da seguire per continuare a circolare senza rischiare sanzioni

Giuseppe Biondo

26 agosto - 07:35 - MILANO

È stata rubata o persa in viaggio? In realtà, poco importa: davanti al fatto compiuto è di scarsa utilità capire come mai è sparita. Non cambia le cose. Data l’importanza della targa per un’auto, una moto o un camper e soprattutto quando si è lontani da casa, ha più senso capire cosa fare, come rimediare nell’immediato per evitare guai legali così da proseguire il viaggio o rientrare a casa, se questo volge al termine. Passata la fase del “com’è successo”, se la targa è stata persa o rubata, subentra quella del “cosa fare”, come comportarsi nell’immediato per continuare a circolare senza violare il Codice della strada e rischiare sanzioni.

DENUNCIA

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La cosa da fare subito è la denuncia agli organi di polizia. Il Codice della strada, all’articolo 102, in caso di targa persa o rubata, impone di rivolgersi alle forze dell’ordine, polizia o carabinieri, entro 48 ore. È importante mantenere separati due casi: se la targa è persa o rubata c’è da fare la denuncia, se è semplicemente deteriorata va seguita una procedura diversa. Ed è altrettanto importante chiarire che non si può continuare a circolare con la targa eventualmente rimasta: l’articolo 100 del Codice stabilisce che il veicolo deve avere sia l’identificativo anteriore che quello posteriore, quindi se mancano entrambi o uno solo la procedura è la medesima. Se si va in giro con una sola targa si rischia una sanzione da 87 a 344 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

PANNELLO SOSTITUTIVO

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Fatta la denuncia alla polizia o ai carabinieri, il passo successivo è provvedere al pannello sostitutivo. È sempre l’articolo 102 del Codice a fissare delle condizioni precise. Per continuare a circolare senza una o entrambe le targhe originali del veicolo, bisogna applicare un pannello a fondo bianco con la combinazione di lettere e numeri della targa originale. Posizione e dimensioni del pannello temporaneo, così come i caratteri utilizzati, devono corrispondere a quelli dell’identificativo originario. Sul web ci si può imbattere in consigli su soluzioni alla buona, come un ritaglio di cartone con sopra i numeri della targa originale, ma dal momento che il Codice impone requisiti precisi per il pannello sostitutivo, una soluzione improvvisata può esporre a una sanzione. Il pannello sostitutivo, come prescrive il comma 2 dell’articolo 102 del Cds, consente di circolare per i 15 giorni successivi alla denuncia.

DOPO 15 GIORNI

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Il periodo concesso per la circolazione con il pannello sostitutivo può essere visto come un “cuscinetto” di tempo per consentire il ritrovamento, sia da parte del proprietario del veicolo che delle forze dell’ordine. Trascorso quello, l’intestatario del mezzo deve richiedere la reimmatricolazione: non è previsto infatti il duplicato della targa o delle targhe smarrite. Insieme alle nuove targhe, con una diversa combinazione di lettere e numeri, viene rilasciato un nuovo Documento unico. La procedura di reimmatricolazione per targa rubata o persa può essere effettuata presso gli STA delle delegazioni Aci e gli uffici di consulenza automobilistica, oltre che, ovviamente, presso la Motorizzazione Civile. Circolare con il pannello sostitutivo oltre il termine dei 15 giorni comporta il rischio di una multa da 87 a 344 euro.

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