Il governo adegua la normativa sul golden power dopo i rilievi Ue, subordinando temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per il settore finanziario al parere delle Autorità europee competenti in materia. Un emendamento al decreto Transizione 5.0 all'esame del Senato prevede che, in caso di un'operazione che modifichi la titolarità o il controllo di un'impresa strategica a favore di un soggetto esterno all'Unione europea o dell'acquisto da parte di un soggetto extra-europeo di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, i poteri speciali "non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione.
Inoltre, tra i criteri che il governo deve prendere in considerazione per esercitare il golden power entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria. La norma conferma come criterio la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, "ivi inclusa - qui la novità - la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione del settore".
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