"Per pubblicare sui social network
immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il
consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14
anni, invece, la normativa italiana riconosce al minore la
facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle
proprie immagini". È il principio ribadito dal Garante per la
protezione dei dati personali, che ha dichiarato illecito il
trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da
una madre senza il consenso dell'altro genitore.
Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva
segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli
infraquattordicenni sui profili social dell'ex moglie, in
particolare su Facebook. Secondo il padre che fatto il reclamo
"la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di
sharenting che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso
e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale".
L'Autorità ha ricordato "che i minori meritano una tutela
rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social
costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è
richiesta un'idonea base giuridica".
Non rilevano, ha precisato il Garante, "la finalità affettiva
della condivisione, il numero limitato delle fotografie o
l'eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti
online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a
terzi". Accertata l'assenza del consenso del padre, il Garante
"ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle
immagini dei figli minori sui social network senza il consenso
di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un
provvedimento di ammonimento per violazione della normativa
privacy".
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