Autovelox, ecco l’elenco nazionale: multe nulle se il dispositivo non è registrato

1 giorno fa 3

Terminato il censimento degli apparecchi installati in Italia voluto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: dove trovare l’elenco e come comportarsi in caso di sanzione

Gianluigi Giannetti

29 novembre - 13:09 - MILANO

Un indirizzo web destinato a diventare la frequentazione abituale degli automobilisti. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul suo sito l’elenco ufficiale dei dispositivi autovelox presenti in Italia. Una lista dettagliata frutto del censimento presso Comuni, enti locali e forze dell'ordine, ai quali è stato fatto obbligo di comunicare attraverso la piattaforma telematica del Ministero, entro il 28 novembre, i dati essenziali di ogni apparecchio, ovvero marca, modello, versione, nonché collocazione chilometrica e direzione di marcia. Una vera e propria "banca di informazioni" che però non ha affatto solo lo scopo di una consultazione. A partire dal 29 novembre, infatti, tutti i dispositivi non presenti nell’elenco e quindi non regolarmente censiti sono da considerarsi “non a norma”, andranno cioè spenti e in ogni caso non saranno più in grado di elevare multe valide, che dunque sono da considerarsi nulle. All’atto del ricevimento del verbale, l’automobilista non dovrà fare altro che consultare l’elenco online e verificare l’effettiva presenza nella lista del dispositivo attraverso il quale è stata registrata la violazione. In caso di assenza, la strada è naturalmente quella del legittimo ricorso.

Soluzione a metà

—  

Il censimento è figlio dell'approvazione definitiva del decreto legge n. 73 del 21 maggio 2025 (decreto infrastrutture) ed è stato disciplinato poi dal decreto del direttore generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025. "L'inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti" precisa il ministero in una nota, anche se il censimento non risolve affatto il più grande dei problemi che pesa sugli autovelox nel nostro Paese: anche le multe elevate attraverso apparecchi censiti ed approvati, ma non registrati, non hanno valore.

Peccato originale

—  

L’articolo 45, comma 6, del Codice della strada adottato nel 1992 prevedeva già che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero soggette “all'approvazione od omologazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. All’articolo 142, comma 6, si ribadisce in modo più chiaro però che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Con l’approvazione si intende il riconoscimento formale da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che una determinata apparecchiatura possa svolgere il compito di rilevatore della velocità. Con l’omologazione arriva invece la verifica pratica sugli standard di costruzione di ogni dispositivo, sulla sua efficacia e dunque precisione. Il punto è semplice: sebbene l’omologazione sia da sempre un requisito necessario per veder funzionare un autovelox fisso o mobile, Ad oggi manca ancora il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture che consenta di omologare effettivamente i nuovi dispositivi. Anche la Legge 177 del 25/11/2024 ha introdotto molte modifiche la Codice della strada, ma ha perso clamorosamente l’occasione di introdurla. Il 21 marzo 2025 il governo ha provato a correre ai ripari, prevedendo che i dispositivi o sistemi approvati secondo quanto previsto dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, essendo conformi alle disposizioni dell'allegato tecnico, sono da ritenersi "omologati d'ufficio”. L’intenzione era quella almeno di regolare il passato recente. L’effetto di questo vuoto, giorno dopo giorno, appare sempre più evidente. La Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato che "per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve aver completato il processo di omologazione". Per la Cassazione, invece, "la semplice approvazione non può essere considerata equipollente all'omologazione". L’orientamento della Cassazione è da considerarsi indirizzo per tutti i Tribunali d’Italia: solo gli apparecchi omologati possono offrire una prova idonea della violazione dei limiti di velocità.

Leggi l’intero articolo