Violenza sessuale: tutte le novità in un articolo

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La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale.

    - IL CONSENSO LIBERO ED ATTUALE - Il nuovo testo introduce la nozione di "consenso", in linea con i fondamenti della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità. L'esito è che qualunque atto sessuale posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta è configurabile come reato di violenza sessuale.

    - LE TRE CONDOTTE DELITTUOSE - L'attuale articolo del codice penale, comma 1, sancisce che "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Una formulazione così riscritta dalla pdl: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Dunque, oltre all'introduzione del concetto di consenso libero ed attuale, vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: il compiere atti sessuali su un'altra persona; il far compiere atti sessuali ad un'altra persona; il far subire atti sessuali ad un'altra persona.

    - LA "PARTICOLARE VULNERABILITA' - Il secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale oggi accende i riflettori su chi "induce" a "compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto". Secondo la modifica introdotta c'è violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa". Viene introdotta, dunque, la nuova previsione della condizione di "particolare vulnerabilità", con l'obiettivo di ricomprendervi quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile alle richieste sessuali. Pregiudicando, appunto, l'espressione di un consenso libero ed attuale.

    - LE ATTENUANTI - Il terzo comma mantiene, infine, per "i casi di minore gravità", la circostanza attenuante già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi. 

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