Il Codice della Strada è molto chiaro sulle regole per trasportare i minori in bici, con un'unica eccezione ammessa e un limite di età invalicabile
Un bambino seduto sulla canna del telaio, un altro nel portapacchi senza seggiolino, un terzo comodamente sistemato nel cassone di una cargo bike: sono scene che si vedono ogni giorno, per strada, quasi rassicuranti nella loro normalità. Ma quanto di tutto questo rientra davvero nella legalità? Il Codice della Strada, quando si tratta di trasportare un minore in bicicletta, lascia pochissimo margine di manovra: fissa età, pesi, dispositivi ammessi e sanzioni precise per chi sceglie la scorciatoia invece della norma. Dove passa, allora, il confine tra ciò che sembra sicuro e ciò che la legge consente? La risposta è nel Codice e nel suo regolamento attuativo.
COSA DICE LA LEGGE
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La norma non lascia dubbi: l'articolo 182, comma 5, del Codice della Strada vieta di trasportare altre persone in bicicletta. Su questa base restrittiva si apre una sola deroga, pensata per i più piccoli: un conducente maggiorenne può portare con sé un bambino fino a otto anni di età, ma solo se questo viaggia "opportunamente assicurato" con le attrezzature previste dall'articolo 68, comma 5. E qui la legge si fa tecnica: l'articolo 225 del Regolamento di attuazione del Codice descrive nel dettaglio come deve essere fatto il dispositivo idoneo: un seggiolino con sedile, schienale, sistema di fissaggio al telaio e sistema di sicurezza composto da bretelle o cintura, più una struttura che tenga i piedini lontani dai raggi. I braccioli si possono omettere solo nei modelli pensati esclusivamente per il montaggio posteriore, riservati a bambini sopra i quattro anni. Il punto è tutto qui: non conta quanto il bambino sembri stabile o sotto controllo, conta se è a bordo di un dispositivo che risponde a queste specifiche. Manca anche un solo elemento, e il trasporto non è più regolare.
I DIVIETI
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Si tratta del terreno dove si concentrano quasi tutti gli equivoci. Lasciar sedere il bambino sulla canna, il tubo orizzontale del telaio, non rientra in nessuna eccezione: niente sedile, niente schienale, niente cinture, niente protezione per i piedi. La violazione scatta a prescindere dalla velocità o dalla distanza percorsa, perché la norma non prevede sconti per i tragitti brevi. Stessa sorte per chi sistema il piccolo sul portapacchi posteriore senza montare un seggiolino omologato: manca comunque il dispositivo di sicurezza richiesto, e la strada tranquilla o con poco traffico non cambia le cose. Sulle cargo bike il discorso merita un passaggio in più. Se il cassone anteriore non è stato progettato e omologato per trasportare persone, farci viaggiare un bambino senza gli accorgimenti previsti equivale, di fatto, alla stessa violazione della canna o del portapacchi. Esistono però velocipedi a più ruote omologati specificamente per il trasporto di passeggeri, come alcuni risciò e alcuni modelli di cargo bike: su questi mezzi il Codice ammette fino a quattro adulti, conducenti compresi, e contemporaneamente due bambini fino a dieci anni. A fare la differenza non è il tipo di vano, ma l'omologazione del veicolo nel suo insieme. Chi viene fermato in una di queste situazioni irregolari rischia la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 102 euro prevista dal comma 10 dell'articolo 182 del Codice della Strada. Salvi, invece, i punti, perché guidare una bicicletta non richiede patente.
IL LIMITE
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C'è un'età oltre la quale la questione smette di porsi: compiuti gli otto anni, il trasporto su una bicicletta ordinaria non è più ammesso in nessuna forma, seggiolino incluso. Da lì in avanti il bambino si muove con mezzi propri, a piedi o in sella alla sua bicicletta. Fino a quella soglia, invece, le strade legali sono più di una, e vanno scelte in base a peso ed età. Il seggiolino anteriore, montato tra manubrio e conducente, copre i bambini fino a 15 chilogrammi ed è fissabile al telaio, al piantone o al manubrio. Quello posteriore, senza limite di peso ma sempre entro gli otto anni, si aggancia al telaio o a un portapacchi purché ne rispetti la portata minima dichiarata. Per chi non può installare un seggiolino, resta il rimorchio, che il Regolamento misura con precisione quasi maniacale: lunghezza complessiva bici più rimorchio non oltre tre metri, larghezza massima 75 centimetri, altezza massima un metro carico incluso, massa trasportabile fino a 50 chilogrammi, più dispositivi di segnalazione visiva obbligatori di notte. E poi c'è il "cammellino", sella e pedali propri agganciati al telaio dell'adulto, che lascia il bambino libero di pedalare da solo restando comunque trainato. Un'ultima accortezza, prima di montare qualsiasi attrezzatura: il Regolamento chiede di verificare la solidità delle parti del telaio coinvolte, un controllo che vale la pena di fare prima ancora di scegliere il modello.










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