Tar Lombardia, solo il medico può decidere la durata minima della visita sanitaria

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Sentenza

Alle prestazioni specialistiche ambulatoriale si può dedicare più tempo rispetto a quello fissato dal tempario regionale: salva l’autonomia professionale

di Pietro Verna

7 aprile 2026

Doctor consulting patient hands closeup. Patient sitting at doctor office. Diagnostic, prevention of women diseases, healthcare, medical service, consultation or education, healthy lifestyle concept Liudmila Dutko - stock.adobe.com

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Il medico può dedicare ad ogni singola prestazione un tempo maggiore rispetto a quello prestabilito dal tempario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, pena la violazione dell’ autonomia professionale. In questi termini il Tar Lombardia- Milano (sentenza n. 672/2026) si è espresso sui limiti dei tempari regionali previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa -PNGLA

La sentenza

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.) e due radiologi avevano chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° XII/2024 “ Tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale” evidenziando, da un lato, che i tempi ivi stabiliti erano inferiori ai tempi minimi individuati dal modello di appropriatezza prestazionale elaborato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica e, dall’altro, che il PNGLA non avrebbe consentito alle Regioni di intervenire sui tempi di esecuzione delle prestazioni.

La Regione aveva eccepito che:

- la controversia sarebbe rientrata «nelle competenze regionali in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e di tutela della salute»;

- le linee guida della SIRM non sarebbero state qualificabili come raccomandazioni ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, né come linee guida vincolanti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 4 marzo 2017, n.24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

Tesi che ha parzialmente colto nel segno. Il Tar, pur confermando la legittimità della delibera regionale, ha stabilito che le indicazioni contenute nel tempario “non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista sanitario, il quale mantiene integra la propria autonomia nella determinazione della durata della singola prestazione, in funzione delle specificità del caso concreto”

Considerazioni

La sentenza è in linea con l’articolo 29, comma 3, dell’ Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale («Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione, fermo restando che il loro numero è demandato alla valutazione dello specialista ») e con l’orientamento secondo cui il tempario regionale «non impone prestazioni aggiuntive al medico, né incide sul suo orario di lavoro» (Tar Lombardia- Milano, sentenza 31 gennaio 2025, n.347).

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