Riconoscimento facciale con l'IA e polizia, i nodi del decreto

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L'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, con l'integrazione di sistemi di Intelligenza artificiale sia in tempo reale che a posteriori, è previsto dal decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 1689 del 2024. Il rischio di un uso indiscriminato di queste tecnologie e della conservazione di dati di cittadini con poco riguardo per la privacy è stato sollevato da più parti.

Tra i punti controversi del provvedimento c'è l'articolo 8 che disciplina l'uso di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone in luoghi pubblici da parte delle forze di polizia. Ciò è ammesso esclusivamente per la prevenzione di specifiche e gravi minacce, relative ad un attacco terroristico ovvero alla vita o all'incolumità delle persone e per la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta o sfruttamento sessuale. L'impiego di questi sistemi è subordinato alla richiesta motivata del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma o della Guardia di finanza, o dei responsabili di specifici servizi centrali, al procuratore del Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca. Serve inoltre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità giudiziaria, mediante decreto motivato che indichi finalità, durata (non superiore a quindici giorni, prorogabile per periodi di pari durata), area interessata e persone oggetto di ricerca.

In casi di urgenza - e qui si appuntano le critiche - è però prevista la possibilità di attivazione immediata dei sistemi su iniziativa delle forze di polizia, previa comunicazione anche in forma orale al procuratore della Repubblica e richiesta di autorizzazione da presentare entro 24 ore dall'attivazione dei sistemi. L'Autorità giudiziaria provvede sulla richiesta entro le successive ventiquattro ore.

Altro articolo controverso è il 10, che regola l'uso di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'IA. E' ammesso esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore. Quando ci sono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, l'installazione di questi sistemi può comportare il trattamento automatizzato dei dati biometrici delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi - ad esempio uno stadio o un concerto - con memorizzazione in una banca dati di riferimento. Questi dati personali sono conservati per sette giorni dalla raccolta. 

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