Responsabilità medica: il derby tra la legge Gelli e le norme Foti

2 ore fa 1

Colpa grave e danno erariale

Per la sanità pubblica, il problema più urgente è quello di coordinare le due leggi che trattano in sovrapposizione aspetti comuni con sanzioni diverse

di Stefano Simonetti

26 marzo 2026

Healthcare business graph and Medical examination and businessman analyzing data and growth chart on blured background ipopba - stock.adobe.com

Healthcare business graph and Medical examination and businessman analyzing data and growth chart on blured background ipopba - stock.adobe.com

Tempi duri e questioni estremamente complesse per i dipendenti del Ssn riguardo alla tematica generale delle “responsabilità”, in tutte le sue accezioni: penale, civile, amministrativa e professionale.

Sulla responsabilità penale dei sanitari - ovvero la depenalizzazione dell’atto medico - se ne parla da anni ma tutto è rinviato, almeno alla fine di quest’anno. Resta confermata la responsabilità penale limitata alla colpa grave quando il professionista si attiene a linee guida e buone pratiche. L’art. 5, comma 3, lettera b), della legge 26/2026 ha appunto prorogato fino al 31 dicembre 2026 il cosiddetto scudo penale per i sanitari quando operino “in situazioni di grave carenza di personale”. Sul versante della responsabilità amministrativa o erariale siamo in presenza di uno scenario piuttosto diversificato. Per gli esercenti le professioni sanitarie, da poco meno di un mese è entrato a regime il sistema attuativo della legge 24/2017, la cosiddetta legge Gelli sulla responsabilità professionale sanitaria. È terminata, infatti, la fase transitoria di due anni prevista dall’art. 18 del decreto attuativo 232/2023, decorrente dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE). Sono così diventati pienamente operativi gli obblighi su coperture assicurative, gestione del rischio clinico e responsabilità civile.

La sovrapposizione delle leggi

Per tutte le pubbliche amministrazioni in generale, il cosiddetto scudo erariale, dopo cinque anni di regime congiunturale più volte prorogato, è stato sostituito dalla legge 1/2026, la cosiddetta legge Foti, che nemmeno due mesi dopo l’entrata in vigore ha già perso, per ora, un pezzo importante, quello della obbligatorietà delle polizze assicurative.

Per la sanità pubblica, la problematica più scottante ed urgente, tuttavia, è quella del coordinamento tra le due leggi 24/2017 (c.d Gelli) e la già ricordata recente 1/2026 (c.d. Foti), le quali trattano in sovrapposizione molti aspetti comuni. Può essere utile riassumere sinteticamente le differenze:

- la più recente riguarda indistintamente tutti i dipendenti pubblici e gli “organi politici” mentre la legge di nove anni fa ha per destinatari solo gli esercenti di una delle 31 professioni sanitarie riconosciute;

Leggi l’intero articolo