Sono "inappuntabili" dal punto di vista costituzionale le osservazioni formulate dal Quirinale sulle misure contenute del decreto sicurezza voluto dal Governo dopo quanto avvenuto a Torino il 31 gennaio. E' quanto sostiene il giurista Salvatore Curreri, docente di diritto Costituzionale all'Università di Enna, secondo cui quanto richiesto dal Colle si inserisce "nel solco di una consolidata giurisprudenza della Consulta".
Affrontando il tema dell'"accertamento di polizia" per Curreri il "pericolo era rappresentato da una misura, diretta a prevenire la commissione di eventuali reati", che potesse "essere applicata nei confronti di soggetti astrattamente sospettati di essere socialmente pericolosi". Sul punto - spiega il giurista - la "Corte costituzionale ha invece più volte affermato che tali misure di prevenzione, pur rispondendo all'esigenza costituzionalmente rilevante di garantire 'l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali', vanno sempre adottate contro coloro la cui pericolosità sociale sia accertata sulla base di elementi di fatto e non di semplici sospetti, frutto di valutazioni puramente soggettive e incontrollabili".
L'intervento del Quirinale, quindi, "risponde esattamente a questa esigenza. Inoltre, è evidente che tali provvedimenti - come l'attuale fermo d'identificazione - devono essere sottoposti all'autorità giudiziaria". Sull'altro nodo, lo scudo penale, il giurista spiega che "poteva prestarsi a profili d'incostituzionalità laddove fosse passata l'idea di un trattamento privilegiato, quasi d'impunità a favore delle forze dell'ordine".
Curreri argomenta: "premesso che l'iscrizione nel registro degli indagati non è una infamia ma un atto previsto a garanzia del diritto di difesa dell'inquisito - che non è ancora né imputato, né condannato - in nome del rispetto del principio d'eguaglianza un simile 'scudo' può applicarsi a tutti coloro - e quindi non solo agli agenti di pubblica sicurezza - che possono giustificare gli eventuali reati commessi nell'esercizio del diritto di difesa". Difesa "che non è mai sempre e comunque legittima ma va esercitata in modo proporzionale al bene offeso".
Per il giurista, infine, sarebbe stato "palesemente incostituzionale" subordinare "l'esercizio del diritto di riunione al deposito cauzionale di una somma a copertura di eventuali danni provocati nel corso del suo svolgimento". Ciò, "è evidente", avrebbe "di fatto impedito l'esercizio di questo diritto fondamentale a chi non ha i mezzi economici per poter offrire tale garanzia", conclude Curreri.
Anche l'ex presidente della Consulta, Antonio Baldassarre, giudica "positivamente" le "correzioni" apportate al provvedimento. "Sul fermo preventivo si è intervenuti in modo corretto in rispetto di quanto stabilisce l'articolo 13 della Carta in tema di libertà personale. E' importante che sia stata ribadita la immediata comunicazione al pm che puó intervenire con un eventuale rilascio immediato". Anche per quanto riguarda lo scudo, la decisione contenuta nell'atto, a detta di Baldassarre, è in linea con il dettato costituzionale.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA

1 giorno fa
3











English (US) ·