Dal 1 luglio si cambia sui fondi
pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla
previdenza complementare introdotte dall'ultima Manovra e scatta
così per i neo assunti nel settore privato, esclusi i lavoratori
domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto
dagli accordi o dai contratti collettivi.
Se il contratto collettivo non prevede un fondo di
riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo
Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatto salva
la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del
silenzio-assenso.
La rinuncia all'adesione automatica comporta o la
destinazione del Tfr maturando a una forma di previdenza
complementare diversa scelta dal lavoratore, o il mantenimento
del Tfr in azienda, fatta salva la norma che prevede la
devoluzione del Tfr al Fondo tesoreria presso l'Inps in
relazione alla dimensione aziendale
Con l'adesione automatica affluiscono quindi nel fondo il Tfr
maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del
lavoratore. Rispetto al passato i contributi dell'adesione
automatica non vengono più investiti nel comparto garantito ma
in quello più coerente con l'orizzonte temporale a disposizione
del lavoratore e con la sua età anagrafica.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel
caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore
di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale
Inps (per il 2026 pari a 546,24 euro per 13 mensilità).
Le norme prevedono quindi nuove possibilità di utilizzo del
montante accumulato nel fondo pensione.
Il montante rimane liquidabile tutto in capitale, al momento del
pensionamento, per coloro che non raggiungono una certa soglia,
che varia a seconda dell'età e del pensionamento. La riforma
introduce maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione.
Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili
anche: rendite temporanee, per un periodo definito; prestazioni
frazionate o programmate, cioè erogazioni distribuite nel tempo;
combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva.
Per i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente
all'assunzione, ricorda Itinerari previdenziali "il datore di
lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi
collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a
verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal
lavoratore". Nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a un
fondo pensione, il datore di lavoro deve dare informazioni al
lavoratore circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni
dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica
complementare conferire il Tfr maturando da tale data,
precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione
automatica.
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