Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo

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La bozza, visionata dall'Adnkronos, contiene una sessantina di articoli per affrontare le principali emergenze delle nostre città

Tolleranza zero sui coltelli, nuovi fondi per aumentare la sicurezza nelle stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto, casco o armi nelle strade, zone rosse istituite dai prefetti, espulsioni più facili. E' quanto emerge dalla bozza, visionata dall'Adnkronos, del nuovo pacchetto sicurezza, predisposta dal Viminale e che sarà discussa dal governo. Circa sessanta articoli, che affrontano le principali emergenze che affliggono le città italiane. Ecco le misure principali.

Stretta sui coltelli, carcere e aggravante per volto coperto

Viene introdotto il divieto di porto di particolari strumenti atti a offendere e si supera l'attuale ipotesi di contravvenzione. In particolare, è previsto il divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, che sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni; divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli e strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Revoca del permesso di soggiorno e patente se sorpresi con arma da taglio

Nel Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, di immigrazione e protezione internazionale, nonché di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, a cui si sta lavorando, è prevista un’aggravante specifica, con aumento di pena da un terzo alla metà, qualora il reato sia commesso da persone a volto coperto o da più persone riunite o in particolari luoghi come ad esempio nelle immediate vicinanze di istituti di credito, istituti di istruzione o formazione, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, anche metropolitane.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il prefetto di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno ovvero il divieto di conseguirli, irrogate dal prefetto che ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria competente.

Minori con coltello, fino a mille euro di multa per chi ne ha la sorveglianza

Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico della persona tenuta alla sorveglianza del minore che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto.

Divieto di vendita di coltelli ai minori anche sul web, obbligo di registro per i commercianti

Nel pacchetto di norme, su cui si sta lavorando, viene introdotto il divieto di vendita ai minorenni, anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di alcune armi improprie, in particolare di strumenti da punta e taglio che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell’offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità. Nel provvedimento la violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del divieto, irrogata dal prefetto, e con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività disposta dall’autorità competente. È, inoltre, previsto a carico del commerciante che vende gli strumenti, l’obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico dove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita, che, in caso di inottemperanza, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000, irrogata dal prefetto.

Ok all'arresto facoltativo in flagranza e alle misure cautelari anche nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere. In particolare viene introdotta la facoltà di arresto facoltativo in flagranza e l'adozione di una misura cautelare anche nei confronti dei minori, per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere, oggi preclusi dalla natura contravvenzionale del reato.

Ok a perquisizioni in manifestazioni in casi eccezionali

Per tutelare la sicurezza in casi di eccezionale gravità sarà possibile eseguire perquisizioni sul posto durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per accertare l’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere e nel corso di operazioni per la prevenzione di reati che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi ben determinati tra le 23 e le 4. Il Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, di immigrazione e protezione internazionale, nonché di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, a cui si sta lavorando, prevede la possibilità di procedere a perquisizioni nell'ambito di circoscritte e programmate operazioni di polizia mirate alla prevenzione di reati che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, in una specifica fascia oraria notturna, dalle 23 alle 4, e in luoghi ben determinati.

Armi, volti coperti e caschi a manifestazioni: ok a fermo per 12 ore

Ok al fermo di prevenzione durante le manifestazioni. Nel Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, di immigrazione e protezione internazionale, nonché di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno è prevista la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona.

Fino a 5 anni di carcere per chi non si ferma all'alt di polizia

Illecito penale per chi non si ferma all'alt delle forze polizia. Nel dettaglio, il pacchetto di norme, su cui si sta ancora lavorando, prevede appunto l'introduzione di un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Cittadini e forze ordine no indagati se c'è scriminante

Cittadini e forze dell'ordine non saranno iscritti sul registro degli indagati in presenza delle cause di giustificazione del reato come legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi e stato di necessità. La norma inserita nel pacchetto su cui si sta lavorando ha l'obiettivo di incrementare le tutele per i cittadini e anche per le forze di polizia. In base a quanto si prevede, il pubblico ministero non provvede quindi all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, disciplinando l’attività di indagine in presenza delle scriminanti legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi e stato di necessità. La norma assicura comunque le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel registro degli indagati. Il pacchetto di norme prevede inoltre l'estensione della tutela legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco

Aggravante per delitti contro i giornalisti

Un'aggravante comune per delitti non colposi, commessi contro giornalisti o direttori di testate giornalistiche. In particolare il ddl in materia di sicurezza pubblica, di immigrazione e protezione internazionale, nonché di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, a cui si sta lavorando, introduce una nuova circostanza aggravante comune, applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all’albo e nei registri dei giornalisti o contro i direttori di testate giornalistiche non iscritti all’albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse.

La stretta anti-ong: se minaccia a sicurezza stop a ingresso in acque Italia

Nella bozza del nuovo pacchetto di norme c'è anche una stretta anti-ong. In particolare, nel provvedimento si introduce la possibilità di interdizione temporanea del limite delle acque territoriali in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La misura, di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, è disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno. Nel provvedimento vanno indicati motivi dell’interdizione, le tipologie di imbarcazioni nei cui confronti l’interdizione opera e la durata della misura. Quanto ai motivi, la misura è applicabile sono in casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza. Sono previste le sanzioni in caso di violazione.

Ok a consegna stranieri pericolosi a Stato di appartenenza

I soggetti 'pericolosi' per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal ministero dell'Interno. In particolare, la bozza prevede questa possibilità per le persone la cui permanenza sul territorio nazionale possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l'integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato, o anche quando la consegna sia necessaria in adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza.

Prefetti potranno istituire zone rosse

I prefetti potranno istituire le zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, possibilità oggi prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. In particolare, a quanto prevede la bozza, nelle zone a vigilanza rafforzata sarà vietata la permanenza e disposto l’allontanamento di persone - già segnalate dall’Autorità giudiziaria per reati contro la persona, il patrimonio o per stupefacenti o per il porto di armi o oggetti atti ad offendere o per il porto di armi per cui non è ammessa licenza -che terranno nelle zone rosse in questione comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendo in pericolo la sicurezza e impedendo la libera fruibilità di quelle aree. L’individuazione delle zone rosse dovrà comunque recare la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata decorso il quale ogni ulteriore provvedimento eventualmente adottato dal Prefetto è preceduto da un’analisi e da una valutazione aggiornate sulla base degli elementi disponibili, della situazione dei luoghi di interesse e la durata ed è motivato da specifiche, concrete e attuali esigenze di sicurezza.

Più sicurezza in stazioni con fondo 50 milioni per 2026

Più sicurezza nelle stazioni ferroviarie grazie a un fondo di 50 milioni del ministero dell'Interno che nel 2026 servirà a finanziare accordi di collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e il Gruppo Fs. La bozza prevede anche che le Forze di polizia possano stipulare convenzioni con i gestori ferroviari per l’accesso alle banche dati relative al traffico passeggeri e merci e implementare i servizi di vigilanza sulla rete ferroviaria.

Norme di rango primario per trattenimento migranti, espulsioni più facili

Il trattenimento dei migranti sarà disciplinato con norme di rango primario. Inoltre la bozza prevede espulsioni più facili dopo il secondo ordine di allontanamento del questore. In particolare per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso, salvo il caso in cui non siano sopraggiunte situazioni personali diverse, meritevoli di attenzione. Tra le altre cose, la bozza prevede l'abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l'autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo.

Concetto Paese terzo sicuro entra nel diritto interno

Introduzione nel diritto interno del concetto di Paese terzo sicuro, già previsto dall’articolo 38 della direttiva 2013/32/Ue (direttiva procedure) e destinato a essere disciplinato dal Regolamento (Ue) 2024/1348, che entrerà in vigore nel 2026. La norma nazionale anticipa, inoltre, alcune disposizioni correttive dell’istituto, attualmente in corso di perfezionamento nell’iter legislativo europeo avviato su iniziativa della Commissione europea. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza nelle procedure di protezione internazionale, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi internazionali e dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre alla definizione di Paese terzo sicuro, si prevedono le condizioni di applicabilità del predetto concetto in linea con la disciplina europea in itinere, l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale conseguente all’applicazione dell’istituto e la non sospensione dell’esecutività della stessa decisione in caso di ricorso giurisdizionale.

Ok a potenziamento strutture accoglienza e trattenimento

Potenziamento della rete delle strutture destinate all’accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri. La norma consente al ministero dell’Interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, di ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si aggiunge, inoltre, all’attuale modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti al domicilio privato, anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura. (di Giorgia Sodaro)

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