Dal rivestimento rovinato al portabici che copre i numeri, fino ai casi di contraffazione: cosa prevede il Codice della strada quando la targa non è più integra o leggibile, tra sanzioni amministrative e risvolti penali
A volte non la si nota nemmeno. Basta un’imperfezione, come il rivestimento rifrangente rovinato dal sale o dai lavaggi, o una svista, come il fango sollevato in una stradina di campagna bagnata, per alterare la leggibilità della targa. I rischi non sono da prendere sotto gamba: nei casi più gravi, si ricade nel penale. La targa, del resto, è l’identificativo di un’auto o di una moto, deve rimanere integra e sempre leggibile per consentire alle forze dell’ordine di riconoscere immediatamente il veicolo. Chi non la mantiene in ordine, per colpa o per dolo, ricade nei casi previsti dagli articoli 100 e 102 del Codice della strada. Ecco cosa si rischia con una targa “modificata”.
RIVESTIMENTO E SIGLE
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Se la targa non possiede il rivestimento riflettente (tutto o in parte) necessario a renderla visibile anche di notte, si violano le disposizioni dell’articolo 100 del Codice. Lo stesso vale nel caso in cui sulla targa siano applicate “iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo”. È il caso di un rifrangente usurato dal tempo, dagli agenti atmosferici o da prodotti chimici, e quello in cui, banalmente, si applichino degli adesivi o sticker nelle zone libere della targa. Si rischia una multa che oscilla tra 42 e 173 euro.
targa ILLEGGIBILE
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Se la targa non è chiaramente e integralmente leggibile si viola il comma 7 dell'articolo 102 del Cds. È il caso, ad esempio, di una targa parzialmente coperta dai residui dei fumi di scarico, da fango o neve, o ancora da un portabici che la nasconde in parte. Questi e altri elementi di “disturbo” possono comprometterne la leggibilità. Il Codice prevede una multa che va da 42 a 173 euro.
FURTO O SMARRIMENTO
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In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe, l’intestatario del veicolo deve sporgere denuncia alle forze dell’ordine entro 48 ore. Poi bisogna attendere 15 giorni, al termine dei quali, se la targa non è stata recuperata, bisogna richiedere una nuova immatricolazione con targhe diverse. In questo lasso di tempo, il comma 3 dell’articolo 102 del Codice prevede che il proprietario possa comunque utilizzare l’auto, apponendo un pannello a fondo bianco con i dati della targa originale. Qualora si circolasse oltre i termini con il pannello sostitutivo, è prevista una multa che oscilla tra 87 e 344 euro.
INSTALLAZIONE
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Se la targa non è posta nella posizione prevista, si infrange il comma 9 dell’articolo 100 del Codice. È ad esempio il caso in cui i supporti della targa cedano, magari a causa di un piccolo urto, e la si esponga al di là del parabrezza o del lunotto. La stessa infrazione riguarda il caso in cui non fosse installata correttamente, come accade, ad esempio, quando la targa di uno scooter o di una moto è inclinata oltre i limiti previsti. In entrambi i casi è prevista una multa che va da 87 a 344 euro, alla quale può essere aggiunta la sanzione accessoria di un fermo amministrativo di 3 mesi.
targa CONTRAFFATTA
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È il caso più grave. Circolando con un’auto su cui è stata applicata la targa di un mezzo differente o con una targa contraffatta (quindi non emessa dal Poligrafico dello Stato) le conseguenze si fanno pesanti. Il Codice della strada, al comma 12 dell’articolo 100, prevede una multa che oscilla tra 2.046 e 8.134 euro, più la sanzione accessoria di 3 mesi di fermo amministrativo. Se la violazione viene reiterata, il fermo viene convertito in confisca amministrativa. Nel caso in cui invece si intervenisse su lettere e numeri con del nastro adesivo, vernici o coperture mirate, si configura la manomissione, falsificazione o alterazione della targa, una fattispecie che il Codice della strada rinvia al Codice penale e che può avere conseguenze giudiziarie rilevanti, inclusa la reclusione.











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