L’obbligo assicurativo è il tassello di un sistema più ampio di gestione del rischio clinico che deve garantire da un lato il diritto dei pazienti a un risarcimento equo e tempestivo e dall’altro la serenità professionale
di Roberto Carlo Rossi *, Giuseppe Deleo **
9 aprile 2026

Il servizio sanitario italiano sta attraversando un passaggio importante per quanto riguarda la sicurezza del sistema e la stabilità professionale di chi opera ogni giorno in prima linea. Si parla molto dell’obbligo assicurativo per medici-chirurghi e odontoiatri. A prima vista potrebbe apparire un ulteriore impiccio burocratico-amministrativo, ma in realtà rappresenta una garanzia basilare, capace sia di proteggere i sanitari sia di offrire rassicurazione ai pazienti.
Le origini della norma
Il percorso normativo viene da lontano. Già prima del 2017, anno di promulgazione della legge Gelli-Bianco, era evidente la necessità di costruire un quadro più ordinato della responsabilità professionale sanitaria. Dal 16 marzo 2026, le nuove norme (Dm 232/2024) – dopo sette anni di attesa e un periodo di adattamento di due anni – sono entrate in vigore e sono pienamente operative, rendendo necessario un rapido e completo adeguamento.
Ecco il motivo per cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha attivato una formazione dedicata sul tema. Si tratta della formazione a distanza (Fad) asincrona “Aggiornamento normativo in tema di polizze assicurative per RC medica: obbligo e/o opportunità” che nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su un quadro regolatorio diventato sempre più articolato, offrendo una panoramica dei principi generali e indicazioni pratiche per aiutare ciascun professionista sanitario a individuare la polizza più adatta al proprio profilo lavorativo.
Le novità in campo
L’introduzione di regole certe, dunque, interessa sia i medici sia le strutture sanitarie, che dovranno obbligatoriamente essere coperti contro eventi avversi colposi. La norma introduce innovazioni significative come l’istituzione di fondi di rischio e sinistri per le strutture che scelgono l’autoassicurazione parziale. Viene inoltre stabilito che la formula assicurativa standard debba essere quella del claims made, con la fissazione puntuale dei massimali per evento e per anno in base alla specifica professione.
Un passo avanti riguarda la definizione della retroattività e dell’ultra-attività, fissate a dieci anni, e la regolamentazione del diritto di recesso delle compagnie, a cui sarà impedito di abbandonare il sanitario al verificarsi del primo evento sfavorevole, se non in casi estremamente particolari.
Uno degli aspetti più rilevanti sarà la possibilità di esercitare l’azione diretta risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa, senza la necessità di coinvolgere in prima battuta il professionista.
Alti standard in ospedale
Parallelamente, la norma impone standard elevati anche all’interno degli ospedali, regolando la composizione dei comitati di valutazione dei sinistri, che dovranno essere caratterizzati da alta professionalità e multidisciplinarietà. Un legame indissolubile viene poi creato tra la validità della copertura assicurativa e l’aggiornamento professionale continuo: i medici dovranno aver raggiunto la percentuale richiesta di crediti formativi triennali — pari al 70% — pena l’inefficacia della protezione assicurativa, salvo eventuali rinvii normativi.
Questa evoluzione normativa si inserisce in un contesto in cui la responsabilità professionale rappresenta uno dei nodi più sensibili del sistema sanitario. In Italia il contenzioso medico-legale continua a rappresentare una delle principali fonti di pressione sul sistema: secondo diverse analisi negli ultimi anni le richieste di risarcimento sono state circa 30-35 mila all’anno. Per quanto attiene alla responsabilità di carattere penale, è noto che solo una quota relativamente limitata – stimata tra il 2% e il 4% — si conclude con una condanna. Ciò nonostante, il peso professionale, psicologico e organizzativo dei procedimenti penali (e civili) resta significativo e contribuisce alla diffusione della cosiddetta medicina difensiva, che secondo alcune stime può incidere per diversi miliardi di euro l’anno sulla spesa sanitaria complessiva.
Il peso del contenzioso
Il contenzioso pesa quindi sui professionisti come una spada di Damocle permanente, anche quando l’esito finale non è sfavorevole. Per questo la legge Gelli-Bianco ha rappresentato un primo passo importante nel ridefinire il quadro della responsabilità sanitaria, introducendo principi fondamentali come la centralità delle linee guida e il rafforzamento dei sistemi di gestione del rischio clinico. Tuttavia, l’esperienza applicativa degli ultimi anni ha mostrato come alcune questioni strutturali richiedessero ulteriori interventi regolatori, in particolare sul versante assicurativo.
La gestione del rischio
In questo scenario l’obbligo assicurativo non deve essere interpretato come un mero adempimento formale, ma come un tassello di un sistema più ampio di gestione del rischio clinico e di tutela reciproca tra professionisti e cittadini. Un sistema che deve garantire da un lato il diritto dei pazienti a un risarcimento equo e tempestivo e dall’altro la serenità professionale dei medici, evitando che la paura del contenzioso condizioni in modo eccessivo le scelte cliniche.
Infine, è consigliabile affiancare a queste polizze una copertura di tutela legale, poiché le spese legali rappresentano spesso, anche per il professionista che esca dal procedimento senza condanna, un costo ingiusto e rilevante. In ambito penale egli dovrà sempre pagare i suoi legali e in ambito civile c’è solo da sperare che non vengano compensate le spese; detta ultima copertura, pur non rientrando tra quelle obbligatorie di cui alla citata norma, è invero assai poco costosa e dunque del tutto consigliabile.
Il paradosso
Nonostante i progressi compiuti, restano tuttavia criticità aperte. La normativa mantiene infatti un paradosso evidente: il medico ha l’obbligo di assicurarsi, ma la compagnia assicurativa non ha l’obbligo di accettarlo. In un mercato assicurativo già complesso, questo squilibrio rischia di lasciare scoperti proprio i professionisti più esposti o quelli che operano in ambiti ad alto rischio clinico.
In ogni caso, nel complesso, ci si trova di fronte a un’evoluzione normativa che può segnare un passo avanti verso una gestione più moderna e meno accidentata degli eventi avversi colposi. Per alcuni aspetti si tratta di un percorso simile a quello che negli anni ha portato stabilità nel settore della RC Auto: definizione di regole chiare, standard minimi di copertura e maggiore equilibrio tra tutela dei cittadini e sostenibilità del sistema.
Il corso, accreditato ECM e rivolto a medici e odontoiatri iscritti all’Ordine, approfondisce dunque i principali nodi applicativi della normativa — dai limiti di garanzia alla disciplina del recesso delle compagnie, dall’azione diretta del paziente fino al ruolo dei Comitati di Valutazione dei Sinistri — collegando questi aspetti alla gestione del rischio clinico e agli obblighi formativi dei professionisti.
* Presidente Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Milano (OmceoMi)
** Componente del Direttivo OmceoMi, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni












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