L'inchiesta sulla scalata a Mediobanca, cosa prevedono i reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza

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L'aggiotaggio è il reato compiuto da chi diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici che provocano una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La materia è disciplinata dal codice civile, quello penale e dal Tuf. Oltre alla magistratura, l'autorità di vigilanza è la Consob.

La pena prevista, si legge nel Tuf, è "la reclusione da uno a sei anni con la multa da ventimila euro a cinque milioni di euro (aumentabile dal giudice se appare inadeguata anche se applicata nel massimo) La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale".

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di attività di vigilanza, regolato dal codice civile e dal Tuf, riguarda la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società od enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. La norma colpisce questi soggetti che, nelle comunicazioni a Consob, Banca d'Italia e Ivass, "espongano fatti non veri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria oppure occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare" o le omettono in maniera consapevole.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni ed è "raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante". 

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