Una recente sentenza sentenza della Cassazione ricorda che il Codice della strada considera i monopattini come veicoli a tutti gli effetti. Ma chi ha la patente (per altri veicoli) ritirata può continuare a guidarli
Giuseppe Croce
21 aprile - 12:08 - MILANO
I monopattini elettrici sono negli ultimi anni al centro del dibattito sulla sicurezza stradale: sono sempre di più sulle nostre strade e gli incidenti che li vedono coinvolti sono in fortissimo aumento. La risposta del Governo è stata quella di imporre a chi guida un monopattino elettrico la targa e l'assicurazione, proprio come già avviene per i motorini. Ma cosa succede se si guida un monopattino elettrico in stato di ebbrezza? E che succede se si guida una bicicletta dopo aver bevuto? Una recente sentenza della Cassazione fa ordine nella materia, ma resta un enorme vuoto legislativo irrisolto.
LA SENTENZA
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La sentenza in questione è la 37391/2025 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata a novembre dell'anno scorso. La sentenza rigetta il ricorso di un guidatore di monopattino elettrico che, risultato positivo all'alcool test, si era difeso affermando che il monopattino non è un veicolo vero e proprio ma semplicemente uno strumento ricreativo. In base a questa interpretazione, dunque, si potrebbe guidare un monopattino senza incappare nelle conseguenze dell'ormai famosissimo articolo 186 del Codice della strada, quello che disciplina la guida in stato di ebbrezza. In passato la stessa interpretazione era stata più volte tentata per casi di guida in stato di ebbrezza con bicicletta, quindi la materia non è affatto nuova. Per la Cassazione, però, un monopattino e una bicicletta sono comunque da considerare "velocipedi", cioè mezzi di trasporto ai sensi del Codice della strada. L'articolo 50 del Cds definisce velocipedi tutti i mezzi con due o più ruote funzionanti a "propulsione muscolare", ma inserisce nel gruppo anche le biciclette a pedalata assistita. Nell'articolo non si fa menzione dei monopattini elettrici, ma la Cassazione ricorda che la legge 160 del 27 dicembre 2019 equipara questi ultimi ai velocipedi. Di conseguenza, guidare un monopattino elettrico con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro è vietato (idem per bici tradizionali e a pedalata assistita) e guidarlo con un tasso oltre 0,8 grammi è reato. Guidarlo con oltre 1,5 grammi per litro, infine, comporta la sospensione o revoca della patente, multe salatissime e, nei casi più gravi, arresto e confisca del monopattino. Il tutto si aggrava ulteriormente se il guidatore ubriaco del monopattino causa un incidente stradale.
IL VUOTO NORMATIVO
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A questo punto, però, sorge un problema: c'è, nell'ordinamento italiano, un vuoto normativo che causa un vero e proprio paradosso. Chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza un monopattino elettrico si può vedere la patente sospesa o ritirata dalle Forze dell'Ordine, ma una volta metabolizzato l'alcool bevuto può risalire sullo stesso monopattino e tornarsene a casa senza problemi e senza rischiare nulla. Lo stesso avviene se aveva guidato da ubriaco una bici tradizionale o una ebike. Questo perché, per il Codice della strada italiano, la conduzione di monopattini elettrici, biciclette e bici a pedalata assistita non richiede alcun titolo di abilitazione dalla guida. Non serve patente, quindi anche se ce la sospendono possiamo continuare a guidare questi mezzi.











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