Nel 2025 la normativa fiscale ha modificato la tassazione sulle auto aziendali in Italia (fringe benefit) con l'obiettivo principale di promuovere veicoli più ecologici e sostenibili, a discapito delle motorizzazioni endotermiche. Tutti i dettagli
Armando Bavaro
15 aprile - 18:22 - MILANO
Con l'arrivo del 2026, dopo un periodo transitorio che si è concluso lo scorso 1° luglio 2025, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove Tabelle Aci, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025. Le Tabelle Aci 2026 riportano i costi chilometrici di esercizio per un'ampia gamma di veicoli, suddivisi per tipologia di mezzo e alimentazione, distinguendo tra modelli in produzione e fuori produzione. Le categorie includono autovetture a benzina, gasolio, Gpl, metano, ibride (mild, full e plug-in), elettriche, oltre a motoveicoli e autocaravan. Le tabelle sono uno strumento centrale per il calcolo dei fringe benefit che, nel sistema fiscale italiano, consistono nella possibilità per il dipendente di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, ossia non solo per attività lavorative ma anche per uso privato. Questo vantaggio economico viene considerato reddito imponibile ed è disciplinato dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le nuove tabelle incidono direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, con effetti fiscali e previdenziali sia per i lavoratori sia per le imprese. I limiti alla detassazione saranno quindi i seguenti: fino a 5mila euro per chi si sposta per motivi di lavoro fino a 100 km di distanza; fino a 2mila euro per i lavoratori con figli a carico; fino a mille euro per tutti gli altri lavoratori. Questo vuol dire che entro queste soglie i benefit non saranno soggetti a tassazione. Entrando nello specifico, le disposizioni coinvolgono i veicoli che sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti prima del 30 giugno 2025. I veicoli aziendali immatricolati ed assegnati ai dipendenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024 seguono le vecchie regole, almeno fino alla scadenza del contratto. I fringe benefit, in questo caso, devono essere calcolati prendendo in considerazione il 25% dell’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri (il conteggio deve essere effettuato andando a prendere i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle Aci). Dal benefit deve essere sottratto quanto è stato trattenuto al dipendente. In precedenza le tasse aumentavano con l'incremento delle emissioni di anidride carbonica: le fasce erano le seguenti: 25% da 0 a 60 g/km di Co2; 30% da 61 a 160 g/km di Co2; 50% da 161 a 190 g/km di Co2; 60% per emissioni superiori a 190 g/km di Co2. Dal 2025 invece tali percentuali cambieranno in base alla tipologia di mezzo, comportando un aumento della base imponibile non indifferente per diesel e benzina e una diminuzione per elettriche e ibride: 50% per nuovi mezzi a diesel o benzina; 20% per i nuovi mezzi ibridi pug-in; 10% per nuovi mezzi elettrici. Queste nuove regole si applicheranno solamente ai nuovi mezzi immatricolati da gennaio 2025, lasciando fuori i veicoli per cui sono stati presi accordi precedentemente.
i dettagli
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Il decreto 19/2025, noto come Decreto Bollette, ha sostanzialmente reso valido il vecchio sistema di tassazione per i veicoli che il datore di lavoro ha ordinato prima del 31 dicembre 2024 se sono stati consegnati ai dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2025. Uno dei chiarimenti più importanti su questo punto riguarda il momento da prendere in considerazione per la stipula del contratto: è l'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro al dipendente. La concessione di un'auto aziendale come fringe benefit non è una decisione unilaterale da parte dell’azienda, ma deve essere accettata dal lavoratore attraverso la firma, da parte di entrambe le parti, del documento con il quale viene erogato il benefit. L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che nel caso in cui il veicolo sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato nel corso dei primi sei mesi del 2025 beneficia delle percentuali più favorevoli per i veicoli ecologici, permettono di applicare il sistema che viene considerato più vantaggioso. Le nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali introducono limiti più severi sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione dell'Iva per le vetture. È importante sottolineare che mentre la deducibilità riguarda i costi e le spese sostenute per l'auto agendo sulla base imponibile, ovvero sull'importo su cui si calcola l’imposta (deducendo una spesa, riduci il tuo reddito imponibile e, di conseguenza, paghi meno tasse), la detraibilità riguarda l'Iva pagata sull'acquisto, il leasing o il noleggio dell'auto (permette di recuperare una percentuale di quell'imposta).
le nuove regole
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La disciplina in vigore da quest'anno è leggermente più restrittiva e deve essere applicata ai veicoli che sono stati ordinati e concessi a partire dal 1° gennaio 2025. La manovra ha introdotto una serie di nuove percentuali che servono a determinare il valore del fringe benefit e che, soprattutto, si differenziano sulla base dell’impatto ambientale del mezzo. I veicoli aziendali, locuzione che comprende anche motocicli e ciclomotori, concorrono alla formazione del reddito dal lavoro imponibile applicando una percentuale del costo chilometrico annuo, sempre basandosi sulle tabelle stabilite dall'Aci, al netto delle somme che sono state trattenute al dipendente. Rispetto alla situazione pre 2025 è aumentata la tassazione delle auto a benzina e a gasolio, mentre è scesa quella per le auto elettriche e plug-in. La manovra per il 2025 prevede un allungamento (fino al 31 dicembre 2025) della procedura di detrazione dell'Iva legata al noleggio e all’acquisto di veicoli aziendali, limitata per le vetture termiche e maggiorate per le auto più green. Per artigiani e professionisti è prevista una detrazione Iva del 20% per un solo veicolo, o per un'auto per ciascun socio nelle attività associative, inclusi anche i costi di carburante e manutenzione. Per l'acquisto, il limite massimo è di 18.075,99 euro, mentre per il noleggio l'importo massimo deducibile è di 3.615,20 euro. Per i veicoli destinati a un uso strumentale, come gli autocarri, la detrazione Iva raggiunge il 100%. Per gli agenti e i rappresentanti di commercio si può detrarre l'80% dell'Iva per acquisto, con soglie massime pari a 25.822,84 euro per l'acquisto e 5.164,57 euro per il noleggio, mentre per un'auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo si applica una detrazione Iva del 40% per il canone di noleggio, l'acquisto e le spese di mantenimento. In caso di uso esclusivo la detrazione è totale. Questa categoria include mezzi utilizzati da tassisti, Ncc, scuole guida e auto aziendali noleggiate a lungo termine per uso esclusivo professionale. Per quanto riguarda le spese di mantenimento del veicolo aziendale, come carburante, riparazioni e manutenzione, non sono previsti limiti di deducibilità.








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