Dall'1 febbraio sono entrati in
vigore gli obblighi di verifica dell'età degli utenti per i
gestori di siti e piattaforme che diffondono online contenuti
pornografici stabiliti in un Paese membro diverso dall'Italia.
Lo ricorda una nota dell'Agcom che potrà disporne l'oscuramento
in caso di inadempienza e mancato adeguamento entro 20 giorni.
"In base all'articolo 13-bis del decreto Caivano (decreto
legge n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
159/2023) e alle disposizioni adottate dall'Autorit? (delibera
n. 96/25/Cons), relativamente all'adozione di sistemi di age
verification - spiega l'Autorità - i gestori di siti web e le
piattaforme di condivisione di video stabiliti in Italia e
quelli con sede fuori dall'Unione europea devono conformarsi
alla normativa dal 12 novembre 2025. I gestori di siti web e le
piattaforme di condivisione di video stabiliti in un Paese
dell'Unione europea diverso dall'Italia devono conformarsi
dall'1 febbraio 2026".
Agcom, si aggiunge, "ha avviato le proprie attività di
vigilanza e monitoraggio per la verifica della corretta adozione
di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di siti e
piattaforme pornografici che rispettino i requisiti di
proporzionalità, minimizzazione del dato, sicurezza e precisione
adottati, con la delibera n. 96/25/Cons, d'intesa con il Garante
della Privacy". "Tali attività - sottolinea l'Autorità - sono
state avviate sin dal mese di novembre per quelli stabiliti in
Italia e fuori dall'Ue e dall'1 febbraio per quelli stabiliti in
Stati membri Ue diversi dall'Italia".
"In caso di accertata inadempienza agli obblighi, l'Autorità
contesterà la violazione, diffidando il soggetto ad adeguarsi
entro 20 giorni - conclude la nota - in caso di inottemperanza
alla diffida, l'Autorità potrà disporne l'oscuramento fino
all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di legge e,
contestualmente, avviare il procedimento istruttorio di cui
all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio
1997, n. 249 finalizzato all'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie per inottemperanza alla diffida, anche in conformità
al procedimento previsto dalla Direttiva e-commerce per i
soggetti stabiliti in altri Paesi membri".
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